top of page
shutterstock_1532250458.jpg

LICENZIAMENTO

LICENZIAMENTO: Immagine

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si può interrompere per scadenza del contratto, in caso di tempo determinato, o per volontà delle parti.

A. Se entrambe le parti manifestano l’intenzione di recedere dal rapporto, posso sottoscrivere una RISOLUZIONE CONSENSUALE, per la quale però il lavoratore dipendente deve confermare la volontà di recesso tramite convalida da effettuarsi presso un patronato (ACLI, INCA ecc.) oppure on line con credenziali SPID sul portale CLICLAVORO.

La risoluzione consensuale non prevede preavviso. 

Il lavoratore non può accedere a prestazione Naspi.


B. Se a voler recedere dal contratto prima della sua scadenza è il lavoratore dipendente, egli dovrà presentare lettera di preavviso al datore di lavoro, con la quale manifesta l’intenzione di cessare il rapporto per DIMISSIONI.

Il lavoratore dovrà poi presentare convalida delle dimissioni on line, prima dell’ultimo giorno di lavoro.

Le modalità per la convalida sono:

  • tramite patronato

  • tramite SPID (identità digitale) sul portale CLICLAVORO.

Il periodo di preavviso cambia a seconda del CCNL applicato e all’anzianità di servizio.

Il lavoratore può anche non concedere (del tutto o in parte) periodo di preavviso, in questo caso il datore di lavoro ha la facoltà di trattenere “indennità di mancato preavviso” sull’ultima busta paga, a titolo di indennizzo per il disagio pratico causato all’azienda.


C. Qualora il lavoratore intendesse recedere dal contratto di lavoro per “colpa” del datore di lavoro, può presentare DIMISSIONI GIUSTA CAUSA, per le quali consigliamo di rivolgersi a un Patronato, che esporrà tale opzione in maniera esaustiva.


D. Quando il recesso del contratto scaturisce da una volontà del datore di lavoro, si parla di LICENZIAMENTO.

Il licenziamento può nascere da motivi OGGETTIVI, ad esempio in caso di cessazione dell’attività o di riduzione del personale.

Il datore di lavoro deve rispettare il diritto di precedenza (p.es. anzianità aziendale, lavoratori padri/madri).

In caso di GMO il datore di lavoro deve al lavoratore un periodo di preavviso, sempre variabile in base all’anzianità e al CCNL applicato, o alternativamente “indennità di mancato preavviso”.

In caso di licenziamento di lavoratore a tempo indeterminato il datore di lavoro dovrà versare all’INPS il “TICKET LICENZIAMENTO”: si tratta di un contributo aggiuntivo quantificabile indicativamente in € 500,00 per ogni anno di servizio del lavoratore, fino a un massimo di € 1.510,00.

Quando il licenziamento scaturisce da motivi SOGGETTIVI, quindi per causa del lavoratore (insubordinazione, assenze ingiustificate, grave comportamento, e simili), è facoltà del datore di lavoro – nel rispetto di precisa e puntuale procedura disciplinare – recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza incorrere in ulteriori aggravi.


Vi invitiamo a contattare lo Studio in tempi utili per esaminare ogni eventuale caso.

LICENZIAMENTO: FAQ
bottom of page